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DOMANDE FREQUENTI

 

Vorrei intraprendere la libera professione cosa devo fare ?

Il professionista infermiere che sceglie di intraprendere la libera professione deve :

Iscriversi all'Albo dei Liberi Professionisti

Aprire la partita IVA

Comunicare all'Ordine l'inizio dell'attività

Avere una copertura assicurativa

Iscrizione all' Ente di Previdenza ENPAPI

  

 

Vorrei aprire la partita iva cosa devo fare ?

Il professionista infermiere che sceglie di intraprendere la libera professione deve “aprire” la Partita IVA. L’apertura della Partita IVA è una condizione necessaria per poter esercitare la libera professione.
Per aprire la Partita Iva è necessario rivolgersi all’Agenzia delle Entrate. I lavoratori autonomi devono utilizzare il modello AA9/11 che è reperibile sia online sul sito www.agenziaentrate.gov.it sia presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate del proprio comune. Il modello AA9/11 deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività in una delle seguenti modalità:in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entratein unico esemplare a mezzo servizio postale, mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite in via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.L’apertura della partita Iva può avere valore retroattivo al primo giorno del mese in cui la si è aperta, quindi, per fare un esempio, è possibile cominciare a lavorare il primo giorno del mese, aprire la partita Iva il 20 del mese, e fatturare le prestazioni svolte sin dal primo giorno del mese in corso.
Esistono diversi regimi di partita Iva, finalizzati ad una diversa contribuzione fiscale a seconda del reddito del professionista:
La partita Iva di tipologia “ordinaria”: viene aperta dai professionisti che presumono di avere un reddito superiore ai 30.000,00 euro lordi annui o che non hanno i requisiti per accedere al regime agevolato. La tassazione è uguale a quella che hanno i lavoratori dipendenti, ovvero in funzione del reddito si pagano le tasse a seconda delle aliquote previste per l’anno in corso; tutta una serie di costi che però il professionista deve sostenere per svolgere la sua attività possono essere percentualmente dedotti o detratti a seconda della tipologia del costo, si pensi ad esempio il costo dell’auto che si utilizza per spostarsi, compresa la benzina, le spese telefoniche, i contributi previdenziali, ecc.
Il nuovo regime forfetario 2016
Dal 2016 il regime forfetario resta l’unica alternativa al regime ordinario per le persone fisiche che svolgono o iniziano un’attività d’impresa, di arte/professione, e che possiedono determinati requisiti. Il regime dei minimi, infatti, è stato abrogato, e resta in vigore fino a scadenza naturale solo per i soggetti che, avendone i requisiti, ne hanno fatto opzione entro il 31.12.2015, o per coloro che lo applicavano già da prima. Chi inizia una “nuova” attività dal 2016, e possiede i requisiti previsti, può adottare eventualmente il regime forfetario “start up”, di durata quinquennale e con aliquota agevolata al 5% (anziché 15%).
Possono aderire al regime (e continuare a restarvi) le persone fisiche esercenti attività d’impresa o arte o professione che nell’anno solare precedente:
• abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO specifico dell’attività svolta. A decorrere dal 2016, la soglia dei ricavi e dei compensi è stata aumentata a 30.000 Euro per le attività svolte dagli esercenti arti e professioni, e quindi anche per la professione infermieristica;
• abbiano sostenuto spese per l’acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5.000 Euro lordi a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;
• abbiano sostenuto un costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non superiore a 20.000 Euro (i beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professione, e per l’uso personale o familiare del contribuente concorrono al calcolo del limite di 20.000 € nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo per l’attività esercitata). Ai fini di tale limite non vanno considerati:
◦ i beni immobili comunque acquisiti ed utilizzati;
◦ i beni di costo unitario non superiore a € 516,46.
• in caso di esercizio di attività di lavoro dipendente (o assimilati), non abbiano conseguito redditi di lavoro dipendente o assimilato, eccedenti la soglia di 30.000 Euro. Il rispetto di tale limite non rileva se il rapporto di lavoro dipendete o assimilato risulti cessato.
Non possono aderire al regime forfetario coloro che:
• si avvalgano di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito (cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, agriturismo, ecc…);
• non siano residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE/aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
• in via esclusiva o prevalente, effettuino cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
• contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipino a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti;
Per aderire al regime è irrilevante l’età del contribuente e non è previsto alcun limite di durata.
I soggetti che adottano il regime forfetario beneficiano delle seguenti semplificazioni:
• per quanto riguarda l’Iva sono in generale esonerati dal versamento dell’imposta (e di contro non hanno diritto alla detrazione dell’Iva a credito)
• inoltre sono esonerati dall’obbligo:
◦ della registrazione delle fatture emesse/corrispettivi;
◦ della registrazione degli acquisti;
◦ della tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, ad eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali;
◦ della dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
◦ della comunicazione del c.d. spesometro;
◦ della comunicazione black list;
◦ della comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute;
• sono invece obbligati:
◦ a numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali;
◦ a certificare e conservare corrispettivi.
◦ a presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie;
◦ a versare l’Iva in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge.
Per quanto riguarda le imposte sui redditi, i soggetti che adottano il regime forfetario:
◦ sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
◦ determinano il reddito d’impresa o di lavoro autonomo in maniera semplificata, applicando ai ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività (78%), e scomputando da tale ammontare i contributi previdenziali obbligatori versati;
◦ sono obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
◦ per quanto riguarda l’IRAP, essi sono esclusi da tale imposta;
◦ per quanto riguarda gli studi di settore, essi sono esonerati dalla loro presentazione (anche dai parametri);
◦ per quanto riguarda gli adempimenti in qualità di sostituti d’imposta, essi:
• non subiscono la ritenuta alla fonte e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura;
• non effettuano la ritenuta alla fonte. Sussiste comunque l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta.
A tal proposito sulle fatture emesse andrà riportata la dicitura: “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014.
Imposta di bollo da 2 euro assolta sull’originale per importi maggiori di 77,47 euro”.
Calcolo del reddito
Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (78% per gli infermieri), senza tener conto delle spese sostenute nell’anno. Questa è la principale novità del regime, in quanto diversamente da quanto avveniva con gli altri, il reddito non è più calcolato come differenza tra componenti positivi e negativi.
Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge. L’eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nel reddito dell’attività assoggettata al regime forfetario può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo come onere deducibile.
Il reddito così determinato è soggetto ad un’imposta pari al 15%, sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP. Il versamento dell’imposta sostitutiva segue le stesse regole previste per l’Irpef, e devono essere utilizzati i codici tributo istituiti con la Risoluzione 59/E dell’11 giugno 2015:
• “1790” (acconto prima rata);
• “1791” (acconto seconda rata o in unica soluzione);
• “1792” (saldo).
Regime forfetario start up
Per favorire l’avvio di nuove iniziative produttive, l’aliquota sostitutiva del regime agevolato viene ridotta dal 15 al 5% per i primi 5 anni di attività. Per beneficiare dell’aliquota ridotta è necessario il verificarsi dei seguenti requisiti:
1 il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
2 l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente/autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione;
3 qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario.
Potranno avvantaggiarsi di questa condizione non solo coloro che aprono una nuova attività nel 2016, ma anche coloro che l’hanno iniziata nel 2015. In quest’ultimo caso l’agevolazione sarà limitata alle ultime quattro annualità (dal 2016 al 2019).

 

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