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Si informano gli iscritti che il Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 29/12/2022, tra le numerosissime disposizioni, ha anche introdotto la previsione che prolunga di un anno la durata del triennio formativo in scadenza (2020-2022), trasformandolo in quadriennio con termine al 31 dicembre 2023.

All'articolo 4 (Proroga di termini in materia di salute), comma 5 si legge "All'articolo 5-bis del decreto legge 29 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "triennio 2020-2022" sono sostituite dalla seguenti: "quadriennio 2023-2023".

Questa disposizione del cosiddetto "Decreto Milleproroghe" procrastina di un anno il termine utile per l'acquisizione dei crediti ECM, decisione particolarmente importante in considerazione della relazione tra idoneo aggiornamento dei professionisti sanitari e copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Pertanto, alla luce delle sopra riportate disposizioni, la nuova formulazione dei Decreto 34/2020 dovrebbe essere la seguente: "1. I crediti formativi del quadriennio 2020-2023, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari in cui la Legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19.

L'Ordine prende atto della scelta del legislatore e attende ora lo svolgmento dell'iter parlamentare di conversione in Legge del Decreto, nonchè le linee guida esplicative che l'AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) emanerà nel merito, fornendo ulteriori chiarimenti.