In ottemperanza all'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020 che così recita: "I professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi con l'esposizione medica* e, limitatamente alle tematiche connesse ai criteri di giustificazione e appropriatezza, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, devono seguire corsi di formazione
in materia di radioprotezione del paziente nell'ambito della formazione continua di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche", si comunica che è stato chiarito, anche direttamente dalla nostra Federazione Nazionale, che gli infermieri e gli infermieri pediatrici operanti a stretto contatto con l'esposizione medica (*) hanno l'obbligo di svolgere corsi di formazione accreditati ECM inerenti la materia della radioprotezione. Il successivo comma del predetto articolo prevede che i crediti ECM in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio di rfierimento.
(*) Per "esposizione medica" si intende l'impiego di apparecchiature con radiazioni, ad esempio il tomografo computerizzato, ecc.
IMPORTANTE: Gli infermieri che svolgono la propria attività lavorativa NON a contatto con l'esposizione medica, non sono pertanto tenuti al conseguimento di crediti formativi ECM in materia di radioprotezione.
A titolo informativo, gli eventi dovranno essere accreditati dai relativi provider, nell'obiettivo specifico riferito alla "radioprotezione del paziente", ricompreso nel n. 27 "Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologia correlate. Radioprotezione" alla voce "evento in materia di radioprotezione del paziente ex articolo 162, del decreto legislativo n. 101 del 2020".